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Il nuovo Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività: uno Studio completo

Rodolphe Rous



L’Unione Europea (UE) è impegnata da diversi anni in un processo di armonizzazione normativa, il cui obiettivo principale è garantire la stabilità finanziaria, tutelare i consumatori e stimolare l’innovazione all’interno del mercato unico. Il settore emergente delle cripto-attività (o “asset digitali”) rappresenta un esempio perfetto di questa esigenza di regolamentazione: se da un lato è fonte di innovazione e opportunità economiche, dall’altro espone a una serie di rischi considerevoli (riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo, attacchi informatici, volatilità, ecc.). In questo contesto, il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività, detto “MiCA”, che dovrebbe rispondere, almeno parzialmente, a queste sfide.



Parte 1: Il contesto giuridico e politico che circonda l’adozione del regolamento MiCA sulle cripto-attività


§1. Introduzione generale


Di fronte alla massiccia espansione dell’ecosistema delle cripto-attività — dalle criptovalute (Bitcoin, Ether…), agli stablecoin (token ancorati a valute fiat o ad altri asset), fino alla crescente tokenizzazione di vari beni — è emersa la necessità di chiarire il quadro giuridico per tutti gli operatori. È in questo scenario che ha preso forma la proposta di regolamento intitolata “Regulation on Markets in Crypto-Assets” (MiCA), la cui denominazione ufficiale in francese è “Règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs”.


Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel giugno 2023, questa normativa mira a stabilire un insieme unificato di regole applicabili agli emittenti di cripto-attività, ai fornitori di servizi in cripto-attività, nonché ad alcuni comportamenti di mercato (divieto di abusi di mercato, obbligo di pubblicazione di informazioni, ecc.). La prima parte di questo articolo, molto dettagliata, si propone di fornire una panoramica completa del contesto storico, giuridico, economico e politico che ha motivato la stesura e l’adozione di MiCA.


Analizzeremo in particolare:

  • Come la crescita delle cripto-attività abbia progressivamente attirato l’attenzione delle istituzioni europee e delle autorità nazionali;

  • Quali siano i principali rischi individuati e le lacune dei quadri normativi esistenti;

  • In che misura MiCA si inserisca in un più ampio movimento di regolamentazione a livello internazionale, alla luce dei lavori di organizzazioni come il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) o il Financial Stability Board (FSB);

  • Le questioni poste dagli stablecoin, in particolare quelli “algoritmici” o ancorati a valute ufficiali (valute fiat), che hanno svolto un ruolo di catalizzatore nell’agenda legislativa dell’UE;

  • Il rapporto di MiCA con altri testi europei relativi ai servizi finanziari: la direttiva (UE) 2015/849 (lotta al riciclaggio), la direttiva 2009/110/CE (moneta elettronica), la direttiva 2013/36/UE (istituti di credito), il regolamento (UE) n. 575/2013 (requisiti prudenziali), la direttiva 2014/65/UE (MiFID II), il regolamento (UE) n. 596/2014 (abusi di mercato), la direttiva (UE) 2015/2366 (servizi di pagamento, la cosiddetta PSD2), ecc.


In questa fase, lo studio si concentrerà sul contesto e sulla genesi di MiCA. Nella seconda parte, ci immergeremo nell’analisi dettagliata di ciascun articolo e titolo del regolamento.



§2. Genesi del mercato delle cripto-attività e prime iniziative di regolamentazione


2.1. L’emergere di Bitcoin e delle altre cripto-attività


Il primo blocco della blockchain di Bitcoin è stato creato il 3 gennaio 2009, segnando l’inizio di una nuova era nella finanza e nella tecnologia. Bitcoin (BTC) si è rapidamente imposto come la prima criptovaluta decentralizzata, sottraendosi al controllo delle banche centrali e basandosi su un meccanismo di consenso noto come “proof of work” (PoW).


Con l’impressionante ascesa del valore di Bitcoin, sono nate altre cripto-attività, tra cui Ethereum (ETH) nel 2015, che introduce la possibilità di implementare smart contract e creare token (ad esempio ERC-20). Questa proliferazione di progetti ha portato all’espansione del settore delle Initial Coin Offerings (ICO), spesso paragonate a raccolte di fondi in cripto-attività.


2.2. Le prime reazioni nazionali e la frammentazione normativa


In assenza di un quadro legislativo europeo unificato, gli Stati membri hanno adottato approcci diversi:

  • Alcuni Paesi, come Malta o il Lussemburgo, hanno istituito fin da subito regimi nazionali favorevoli alle imprese di cripto-attività, per affermarsi come poli di competitività tecnologica.

  • Altri, come la Francia, hanno introdotto normative specifiche per le offerte di token (con l’ordinanza “ICO”, poi la legge PACTE del 2019) e hanno creato un regime facoltativo di accreditamento per i fornitori di servizi in asset digitali (PSAN).

  • Altri ancora si sono mostrati più cauti o hanno applicato le normative esistenti in materia di valori mobiliari, moneta elettronica o lotta al riciclaggio per regolamentare alcune attività legate alle cripto-attività.


Questa frammentazione ha rapidamente generato difficoltà per le imprese intenzionate a operare in più Stati membri, ma anche per la tutela dei consumatori. In assenza di regole transfrontaliere armonizzate, il rischio di “arbitraggio normativo” (regulatory arbitrage) era elevato.


2.3. Prima riflessione a livello europeo: documenti di orientamento e “sandbox”


Le autorità europee, come l’Autorità Bancaria Europea (EBA) e l’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA), hanno progressivamente preso atto delle lacune del quadro esistente. Prima di MiCA, sono stati pubblicati diversi rapporti e pareri:

  • L’EBA, nel suo rapporto del 2014, si interrogava sulla qualificazione giuridica di Bitcoin e raccomandava già un’azione congiunta per regolamentare i fornitori che operavano nel settore.

  • L’ESMA ha pubblicato nel 2017 e nel 2019 alcune comunicazioni sui rischi associati alle ICO, sottolineando come molti token potessero essere considerati strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).


Nel frattempo, la Commissione Europea, desiderosa di rimanere leader nell’innovazione, ha esplorato le potenzialità della blockchain (ad es. il Partenariato Europeo per la Blockchain, la creazione dell’Osservatorio-Forum sulla Blockchain…).


È in questo contesto che ha preso forma l’idea di un regolamento unico, MiCA, volto a garantire certezza giuridica, stabilità finanziaria e sviluppo equilibrato del mercato delle cripto-attività all’interno dell’UE.


§3. La proposta MiCA: l’impatto degli stablecoin e la concorrenza internazionale


3.1. L’effetto catalizzatore di Libra (ex-Diem) di Meta (Facebook)


La proposta della Commissione Europea relativa a MiCA è stata ampiamente influenzata dall’annuncio, nel 2019, del progetto di stablecoin “Libra” (in seguito ribattezzato “Diem”) promosso da Facebook (Meta). Libra aspirava a creare un token ancorato a un paniere di valute ufficiali, potenzialmente utilizzabile dai miliardi di utenti di Facebook, Instagram e WhatsApp.


Le banche centrali europee, in particolare la Banca Centrale Europea (BCE) e la Banque de France, hanno espresso preoccupazione per il rischio di perturbazioni monetarie e di aggiramento delle politiche monetarie nazionali. Il timore principale era che uno stablecoin emesso da un gigante del digitale potesse, se adottato su larga scala, minacciare la sovranità monetaria o la stabilità finanziaria.


Questa presa di coscienza ha accelerato i lavori europei: è divenuto necessario anticipare la possibilità che gli stablecoin fossero adottati su vasta scala — da qui la volontà, in MiCA, di introdurre un regime rigoroso per i “token che si riferiscono a uno o più asset” (a volte detti “Asset Referenced Tokens”) e per i “token di moneta elettronica”.


3.2. La pressione internazionale e le raccomandazioni del GAFI


Parallelamente, a livello internazionale, il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) ha pubblicato linee guida che richiedono agli exchange di cripto e ad altri fornitori di conformarsi alle norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (LCB-FT). I concetti di Travel Rule (trasmissione delle informazioni su mittente e destinatario di un trasferimento di cripto-attività) e di obbligo di due diligence si sono progressivamente affermati.


Queste raccomandazioni — adottate in modo diverso in diverse giurisdizioni (Stati Uniti, Singapore, Giappone, ecc.) — hanno inoltre spinto l’UE a evitare barriere troppo eterogenee, proponendo un testo che copra la tutela degli investitori, l’integrità del mercato e la stabilità finanziaria, integrando al contempo gli obblighi di lotta al riciclaggio già previsti dalla direttiva (UE) 2015/849 (la cosiddetta 5a direttiva AML/CFT) e dalla normativa successiva.


3.3. La concorrenza mondiale: attrarre l’innovazione e proteggere il mercato interno


Il progetto MiCA intendeva anche essere uno strumento di competitività: altri grandi poli, come gli Stati Uniti e la Cina, stavano discutendo dell’introduzione di norme in materia di cripto-attività. La Cina, in particolare, ha avviato il progetto di yuan digitale (CBDC), che solleva diverse questioni di sovranità monetaria.


L’UE non desiderava “frenare l’innovazione”, ma al contrario favorire la crescita delle imprese specializzate in blockchain, offrendo loro un quadro normativo chiaramente definito e passaportabile in tutti gli Stati membri. MiCA mirava dunque a conciliare:

  • Incentivo all’innovazione;

  • Sorveglianza prudenziale rigorosa per gli operatori considerati “di importanza sistemica”;

  • Protezione efficace dei consumatori;

  • Prevenzione dei rischi sistemici (soprattutto con gli stablecoin).


§4. Le lacune dei testi esistenti e la necessità di una nuova regolamentazione


4.1. I testi settoriali vigenti prima di MiCA


Prima dell’entrata in vigore di MiCA, l’ecosistema cripto doveva, in parte, orientarsi tra diversi testi europei potenzialmente applicabili, in particolare:

  • Direttiva 2014/65/UE (MiFID II): determina se un token può essere considerato uno strumento finanziario. In tal caso, il suo emittente (o fornitore) è soggetto agli stessi obblighi previsti per i valori mobiliari tradizionali.

  • Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR): relativo agli abusi di mercato, ma limitato agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato o assimilato.

  • Direttiva 2009/110/CE (EMD2): disciplina l’emissione di moneta elettronica. Un token ancorato a una valuta fiat potrebbe rientrare nella definizione di moneta elettronica, ma non sempre è così evidente se il detentore non gode di un effettivo diritto al rimborso alla pari.

  • Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2): regola i servizi di pagamento. Alcuni flussi in cripto-attività potrebbero essere considerati servizi di pagamento, a determinate condizioni (ad esempio, se avviene la conversione in fiat).

  • Direttive antiriciclaggio (AMLD4, AMLD5, AMLD6): impongono obblighi di due diligence e di segnalazione per alcune categorie di fornitori (piattaforme di scambio, ecc.).


Nonostante questi testi, rimanevano zone grigie sulla definizione dei token, la qualificazione delle diverse categorie di cripto-attività (utility token, security token, stablecoin, ecc.) e gli obblighi prudenziali per le piattaforme non qualificate come “operatori di mercato” ai sensi di MiFID II.


4.2. Le problematiche di qualificazione giuridica


La questione principale riguardava la qualificazione dei token:

  • Se il token conferisce diritti simili ad azioni, obbligazioni o quote di fondi, può essere considerato uno strumento finanziario e rientrare quindi nell’ambito di MiFID II.

  • Se è ancorato a una singola valuta, potrebbe essere assimilato a moneta elettronica (direttiva 2009/110/CE);

  • Se non rientra in alcuna categoria esistente, nessuna norma UE imponeva allora un regime specifico (a parte l’eventuale normativa nazionale).


Questa incertezza giuridica complicava il lavoro delle imprese, che spesso dovevano richiedere pareri alle autorità nazionali o tentare di strutturare i propri prodotti in modo da evitare la riclassificazione come strumenti finanziari.


4.3. I rischi elevati per gli investitori retail


La volatilità delle cripto-attività, la proliferazione di progetti a volte fraudolenti (ICO poco trasparenti, schemi Ponzi, ecc.) e l’assenza di garanzie equivalenti a quelle previste per i valori mobiliari tradizionali (come l’obbligo di prospetto informativo) hanno evidenziato la necessità di una trasparenza minima nei confronti degli investitori retail.


In tal senso, MiCA impone, per alcune cripto-attività, l’obbligo di un libro bianco (white paper sulle cripto) contenente informazioni sull’emittente, sul meccanismo di stabilizzazione (se del caso), sulla politica di investimento degli asset di riserva per gli stablecoin, ecc.


4.4. L’assenza di un dispositivo che disciplini specificamente i servizi in cripto-attività


Prima di MiCA, i fornitori di servizi (custodia/amministrazione di cripto-attività per conto terzi, piattaforme di negoziazione, servizi di scambio o consulenza) non erano soggetti a un regime specifico armonizzato a livello europeo (salvo che gestissero strumenti finanziari tokenizzati). Le prescrizioni prudenziali, la separazione degli asset o la tutela contro gli abusi di mercato potevano dunque variare da uno Stato all’altro.


Con MiCA, l’obiettivo è creare un passaporto europeo unico per questi fornitori, sul modello di quanto avviene per le società di gestione, gli istituti di credito o le imprese di investimento.


§5. La posizione delle istituzioni europee e la procedura legislativa


5.1. Il ruolo della Commissione Europea


La Commissione ha presentato la proposta di regolamento MiCA il 24 settembre 2020, nell’ambito del Pacchetto Finanza Digitale (Digital Finance Package). In essa espone i principali obiettivi:

  • Assicurare la protezione dei consumatori e l’integrità del mercato;

  • Definire un quadro prudenziale proporzionato per gli emittenti di stablecoin (token che si riferiscono a uno o più asset e token di moneta elettronica);

  • Introdurre un passaporto unico per i fornitori di servizi in cripto-attività;

  • Sostenere l’innovazione e rafforzare l’attrattività dell’UE nel settore blockchain.


5.2. Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea


La proposta della Commissione è soggetta alla procedura legislativa ordinaria, che prevede l’esame e l’approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio. I punti di maggiore frizione durante i negoziati hanno riguardato:

  • La definizione precisa degli stablecoin e le condizioni per la loro emissione (diritti di rimborso, requisiti di riserva, regime di fondi propri);

  • Le soglie numeriche oltre le quali uno stablecoin è considerato “di importanza rilevante” (sottoposto a una vigilanza più rigorosa da parte dell’EBA);

  • L’esatta portata delle esenzioni (cripto-attività uniche e non fungibili, cioè gli NFT, o cripto-attività limitate a una rete chiusa);

  • Le questioni relative alla sostenibilità (impatto energetico del Proof of Work) e l’obbligo di pubblicare informazioni sull’impronta di carbonio;

  • La proporzionalità degli obblighi imposti a PMI e startup specializzate in tecnologia blockchain.


Il Parlamento Europeo ha approvato il testo finale nel primo semestre del 2023, seguito dal Consiglio dell’UE, arrivando alla pubblicazione definitiva nella Gazzetta Ufficiale dell’UE nel giugno 2023.


5.3. L’intervento delle Autorità Europee di Vigilanza (AES)


L’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA) e l’Autorità Bancaria Europea (EBA) sono state coinvolte per tutto il processo.


MiCA rafforza il loro ruolo, in particolare per l’EBA, incaricata di vigilare direttamente sugli emittenti di stablecoin “di importanza rilevante” (in collaborazione con le banche centrali interessate) e di garantire la corretta applicazione delle regole prudenziali.


In questo senso, MiCA prevede collegi di vigilanza composti da EBA, autorità nazionali competenti, BCE (e possibilmente altre banche centrali nazionali), con procedure di consultazione reciproca in caso di rilascio o revoca dell’autorizzazione.


§6. Principali obiettivi perseguiti da MiCA


6.1. Garantire un’elevata protezione dei consumatori e la trasparenza


Per gli emittenti di cripto-attività (diversi dagli stablecoin):

  • Obbligo di redigere un libro bianco che descriva il progetto, i rischi, i diritti e gli obblighi associati ai token, la tecnologia sottostante, ecc.

  • Facoltà per l’autorità competente di sospendere o vietare un’offerta al pubblico se i requisiti non sono rispettati (ad es. se il documento è fuorviante o incompleto).


Per i token che si riferiscono a uno o più asset e i token di moneta elettronica:

  • Requisiti aggiuntivi, come l’istituzione di riserve di asset, i diritti di rimborso, il divieto di offrire interessi ai detentori in base al periodo di detenzione, ecc.

  • Un regime più severo se questi stablecoin raggiungono o rischiano di raggiungere un uso sistemico (definizione numerica presente in MiCA).


6.2. Introdurre una vigilanza solida e ridurre i rischi sistemici


MiCA prevede la collaborazione tra:

  • Le autorità nazionali (che rilasciano l’autorizzazione ai fornitori di servizi e agli emittenti non sistemici);

  • L’EBA, competente per i token che si riferiscono a uno o più asset di importanza rilevante e per i token di moneta elettronica di importanza rilevante;

  • L’ESMA, che gioca un ruolo essenziale nel contrasto agli abusi di mercato e nella valutazione dei casi limite (per determinare se un token rientra o meno in altri regimi settoriali, come MiFID II).


Inoltre, la Banca Centrale Europea (BCE) o la banca centrale nazionale competente deve essere consultata in caso di minaccia alla politica monetaria o al corretto funzionamento dei sistemi di pagamento.


6.3. Offrire un passaporto europeo per i fornitori di servizi in cripto-attività


I fornitori di servizi (scambio di cripto contro fiat o cripto, gestione di piattaforme di negoziazione, collocamento di cripto-attività, custodia, ecc.) dovranno ottenere un’autorizzazione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine, secondo le modalità definite da MiCA.


Tale autorizzazione sarà valida in tutta l’UE, consentendo così alle aziende di operare facilmente sul mercato interno e, allo stesso tempo, offrendo agli utenti un livello minimo di requisiti prudenziali e organizzativi (fondi propri, politiche di gestione del rischio, misure di sicurezza, ecc.).


6.4. Contrastare gli abusi di mercato e la manipolazione dei prezzi


MiCA riprende una logica simile al regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) per gli strumenti finanziari, adattandola al mercato delle cripto-attività:

  • Divieto di operazioni con informazioni privilegiate (insider dealing) e di divulgazione illecita di informazioni privilegiate;

  • Divieto di manipolazione del mercato (informazioni false, wash trading, pump and dump, ecc.), anche sulle piattaforme cripto.


I fornitori di servizi in cripto-attività dovranno implementare sistemi di rilevamento per individuare potenziali abusi e segnalare le transazioni sospette alle autorità.


§7. Le sfide tecniche e politiche durante l’elaborazione di MiCA


7.1. L’integrazione delle misure ambientali


Uno dei temi più spinosi ha riguardato l’impatto ambientale di alcuni meccanismi di consenso (il proof of work, in particolare Bitcoin). Alcuni deputati europei hanno proposto di vietare il mining ad alto consumo energetico o di bandire Bitcoin dall’Europa, ma l’idea è stata infine scartata. MiCA impone comunque che gli emittenti (e in alcuni casi i fornitori di servizi) pubblichino informazioni sugli effetti negativi sul clima o sull’ambiente, garantendo così una certa trasparenza.


7.2. Il confine tra cripto-attività e NFT


Gli NFT (non-fungible tokens), che rappresentano oggetti digitali unici (opere d’arte, oggetti da collezione, ecc.), hanno suscitato dibattiti: rientrano in MiCA? Alla fine, MiCA esclude le cripto-attività uniche e non fungibili, poiché la loro limitata fungibilità riduce i rischi finanziari. Tuttavia, se un NFT è emesso “in serie” e presenta caratteristiche di fungibilità, può essere riclassificato come cripto-attività soggetta a MiCA.


7.3. Le considerazioni su riciclaggio di denaro e protezione dei dati


MiCA integra la necessità per i fornitori di servizi in cripto-attività di rispettare le norme europee contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Ci sono stati accesi dibattiti in merito alla cosiddetta “travel rule”, che impone la trasmissione delle informazioni relative al mittente e al destinatario per ogni trasferimento di cripto-attività.


Inoltre, il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) stabilisce principi rigorosi di protezione dei dati, il che può creare problemi se la tecnologia blockchain, per sua natura, rende alcune informazioni (transazioni) immutabili. MiCA sottolinea che nessuna sua disposizione deve violare il GDPR e che i dati personali non devono essere pubblicati su blockchain, se ciò contrasta con il principio di minimizzazione dei dati.


7.4. La questione di prestiti e finanziamenti in cripto-attività


MiCA non regolamenta direttamente i servizi di prestito o di finanziamento di cripto-attività (lending/borrowing), un mercato in forte espansione, in particolare attraverso i protocolli di finanza decentralizzata (DeFi). L’articolo 94(4) del regolamento menziona che la Commissione dovrà valutare la necessità di un quadro più ampio, in particolare per la DeFi.


L’istituzione di un regime specifico per la DeFi o il crypto-lending potrebbe essere presa in considerazione in futuro tramite atti delegati o un nuovo regolamento.


§8. I legami tra MiCA e altre iniziative europee in materia di finanza digitale


8.1. Il “Digital Finance Package”


MiCA si inserisce in un più ampio insieme di misure presentate dalla Commissione nel settembre 2020:

  • Proposta di regolamento sulla resilienza operativa digitale (DORA);

  • Strategia sui pagamenti al dettaglio;

  • Strategia europea per la finanza digitale, per incoraggiare l’innovazione e l’uso di nuove tecnologie (tra cui IA e blockchain).


L’obiettivo è creare un mercato unico digitale nel settore finanziario, garantendo una concorrenza leale e la tutela degli utenti.


8.2. Il regime pilota DLT per le infrastrutture di mercato


Parallelamente, un altro regolamento, chiamato “regime pilota DLT” (Regulation (EU) 2022/858), ha autorizzato, a titolo sperimentale, l’utilizzo della tecnologia a registro distribuito (DLT) per la negoziazione e il regolamento di strumenti finanziari tokenizzati.


Mentre MiCA si concentra principalmente sulle cripto-attività che non sono considerate strumenti finanziari (o che non rientrano nei regimi settoriali), il regime pilota DLT mira a modificare temporaneamente alcune regole di MiFID II, del regolamento CSDR, ecc., per consentire a borse e depositari centrali di testare la blockchain nei mercati tradizionali.


8.3. La futura legislazione UE in materia di antiriciclaggio specifico per le cripto-attività


La Commissione Europea ha inoltre presentato, nel luglio 2021, un pacchetto legislativo AML/CFT che prevede la creazione di un’Autorità europea per la lotta al riciclaggio (AMLA) e l’estensione dell’obbligo di verifica dell’identità a tutte le transazioni in cripto-attività (inclusi i wallet non custodial, salvo eccezioni).

Questo pacchetto si coordina con MiCA per assicurare che la fornitura di servizi cripto all’interno dell’UE rispetti gli standard AML/CFT.


§9. La finalizzazione e l’adozione ufficiale di MiCA


9.1. Le tappe prima dell’entrata in vigore


Dopo l’approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio, il regolamento MiCA è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (GUUE) il 9 giugno 2023. Come la maggior parte dei regolamenti europei, MiCA è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza bisogno di recepimento nazionale.


Tuttavia, per dare agli operatori il tempo di adeguarsi, MiCA prevede un periodo di differimento dell’applicazione (di solito tra i 12 e i 18 mesi) a partire dalla pubblicazione ufficiale. Ciò significa che gran parte delle disposizioni diventeranno effettive a metà o fine 2024.


9.2. Le disposizioni transitorie


Il regolamento prevede anche diverse disposizioni transitorie:

  • Gli emittenti di cripto-attività già esistenti prima dell’applicazione effettiva di MiCA possono continuare a operare, a condizione di rispettare alcuni requisiti minimi (ad esempio informare i detentori).

  • I fornitori di servizi in cripto-attività che già disponevano di un’iscrizione o autorizzazione nazionale possono operare temporaneamente in attesa dell’autorizzazione MiCA, o essere soggetti a un regime transitorio a seconda delle decisioni dello Stato membro.


9.3. Atti delegati e norme tecniche


MiCA delega alla Commissione e alle autorità europee di vigilanza (in particolare EBA ed ESMA) la predisposizione di numerosi atti delegati, norme tecniche di regolamentazione (RTS) e norme tecniche di esecuzione (ITS) che specificano:

  • I requisiti più dettagliati sul contenuto del libro bianco;

  • Le modalità di calcolo e controllo delle riserve di asset per gli stablecoin;

  • Le procedure di rilascio dell’autorizzazione, di revoca, ecc.;

  • Le procedure di condivisione delle informazioni in materia di abusi di mercato, ecc.


Questi aspetti normativi e tecnici richiederanno diversi mesi di lavoro e saranno fondamentali affinché MiCA diventi operativo e venga applicato in modo armonizzato in tutta l’Unione.


§10. Verso una nuova era di regolamentazione europea delle cripto-attività?


Il regolamento MiCA rappresenta una risposta globale e ambiziosa alla rapida crescita delle cripto-attività. Frutto di anni di discussioni, negoziati politici e competenze tecniche, offre un quadro giuridico unico volto a conciliare certezza del diritto, protezione dei consumatori, integrità del mercato e promozione dell’innovazione nell’ecosistema cripto.

  • Dal punto di vista storico, MiCA appare come il naturale punto di arrivo della presa di coscienza europea di fronte a rischi e opportunità legati a blockchain e asset digitali.

  • Dal punto di vista giuridico, colma i vuoti lasciati dalla normativa esistente, chiarisce la qualificazione delle cripto-attività e impone un insieme di regole prudenziali e di governance a emittenti e fornitori di servizi.

  • Dal punto di vista economico e politico, MiCA risponde all’esigenza di tutelare il mercato interno, di prevenire gli abusi di mercato, di limitare i rischi sistemici legati agli stablecoin e di rafforzare il ruolo dell’UE come attore di primo piano nel settore digitale.


Tuttavia, alcuni ambiti restano aperti: la questione della finanza decentralizzata (DeFi), degli NFT di massa, del lending/borrowing di cripto-attività o il futuro quadro AML/CTF dedicato ai trasferimenti di cripto-attività saranno oggetto di ulteriori sviluppi legislativi.


La seconda parte di questo articolo sarà dedicata all’analisi dettagliata di ogni articolo del regolamento MiCA, per illustrare concretamente come queste nuove regole troveranno applicazione nella pratica. Approfondiremo in particolare:

  • Le categorie di cripto-attività considerate dal regolamento;

  • I requisiti specifici per i token che si riferiscono a uno o più asset e per i token di moneta elettronica;

  • Le condizioni di autorizzazione e gli obblighi organizzativi per i fornitori di servizi in cripto-attività;

  • Le disposizioni in materia di abusi di mercato, vigilanza e sanzioni;

  • I ruoli rispettivi di EBA, ESMA e autorità nazionali.


In sintesi, MiCA è destinato a diventare il pilastro fondamentale della regolamentazione europea delle cripto-attività, inaugurando una nuova era in cui innovazione e tutela degli investitori cercheranno di coesistere in un quadro giuridico stabile e prevedibile.


Nella seconda parte di questo articolo, affronteremo punto per punto le disposizioni del regolamento MiCA, con un esame critico di ciascun titolo e delle implicazioni pratiche per gli operatori del mercato delle cripto-attività in Europa.



Seconda Parte: Le novità del Regolamento MiCA


§1. Introduzione generale


Il Regolamento MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation) ha l’obiettivo di creare un quadro legislativo unificato per l’emissione, l’offerta al pubblico, la negoziazione e la prestazione di servizi relativi alle cripto-attività a livello dell’Unione Europea. Nella prima parte del nostro studio, abbiamo analizzato il contesto storico e normativo che ha condotto le istituzioni europee a proporre questo testo, nonché i principali aspetti macroeconomici, politici e tecnologici associati alla regolamentazione delle cripto-attività.


In questa seconda parte, esamineremo le principali innovazioni introdotte da MiCA, facendo riferimento agli articoli 1 e seguenti del testo ufficiale (come risultano dalla versione adottata del regolamento). L’obiettivo è illustrare le specificità e i progressi di MiCA, articolo per articolo, mettendo in evidenza gli elementi particolarmente innovativi per l’industria blockchain e per gli operatori finanziari tradizionali.


§2. Campo di applicazione (Articolo 1)


2.1. Obiettivi e portata


L’Articolo 1 del Regolamento MiCA definisce chiaramente l’ambito di applicazione del testo, precisando che esso disciplina gli emittenti di cripto-attività e i fornitori di servizi associati (spesso definiti come CASP: Crypto-Assets Service Providers). Gli obiettivi principali dichiarati dal legislatore sono:

  • Garantire un quadro di fiducia: stabilendo standard di trasparenza e responsabilità per gli emittenti.

  • Proteggere consumatori e investitori: introducendo obblighi informativi e meccanismi di vigilanza.

  • Prevenire i rischi sistemici: imponendo requisiti prudenziali, in particolare per i token che possano avere un forte impatto sulla stabilità finanziaria.


La portata di MiCA vuole essere esaustiva: ogni persona fisica o giuridica che emetta cripto-attività o fornisca servizi sulle cripto-attività nell’Unione Europea può esservi soggetta, salvo eccezioni previste per specifici tipi di token o servizi strettamente disciplinati da altri testi (come la legislazione vigente in materia di moneta elettronica o servizi di pagamento).


2.2. Giustificazioni normative


L’emergere di un ecosistema basato sulla blockchain, l’esplosione del volume delle transazioni in cripto-attività e la moltiplicazione dei progetti di stablecoin (asset a vocazione stabile) hanno destato grande attenzione da parte dei regolatori. L’articolo 1 di MiCA sottolinea la necessità di un intervento legislativo per:

  • Armonizzare le regole ed evitare una frammentazione giuridica nell’UE.

  • Favorire l’innovazione tutelando l’interesse generale, la stabilità finanziaria e l’ordine pubblico.

  • Garantire una concorrenza leale tra operatori tradizionali e nuovi entranti.


§3. Definizioni chiave e terminologia (Articoli 2 e 3)


3.1. Asset digitali, cripto-attività e token


Gli Articoli 2 e 3 introducono una terminologia tecnica, definendo i principali concetti su cui si basa il regolamento. Tra i termini fondamentali:

  • Cripto-attività: qualunque rappresentazione digitale di valore o di un diritto, trasferibile e archiviabile elettronicamente, basata su una tecnologia di registro distribuito o simile.

  • Token ancorati ad asset (asset-referenced tokens): mirano a mantenere un valore stabile essendo collegati a un paniere di asset (valute, materie prime, ecc.).

  • Token di moneta elettronica (e-money tokens): rappresentano un valore monetario specifico e sono assimilabili, in certa misura, a moneta elettronica, ai sensi della direttiva europea corrispondente.


Questa sezione è cruciale, poiché chiarisce la distinzione tra diversi tipi di token, aprendo la strada a regimi giuridici differenziati e specifici.


3.2. Ruoli degli attori: emittenti, CASP, utenti


Il Regolamento MiCA introduce o riprende definizioni riguardanti gli emittenti (le entità responsabili della creazione dei token), i fornitori di servizi (che offrono servizi di custodia, scambio, consulenza, ecc.) e gli utenti finali. Gli articoli 2 e 3 precisano anche le nozioni di borsa di cripto-attività, operatori di piattaforme di negoziazione, depositari di cripto-attività, ecc. Questa mappatura degli attori è fondamentale per comprendere quali obblighi si applichino a ciascuno di essi.


§4. Categorie di cripto-attività disciplinate da MiCA (Articoli 4-10)


4.1. Token ancorati ad asset (stablecoin)


Gli Articoli 4, 5 e 6 si concentrano specificamente sui token ancorati ad asset, spesso chiamati “stablecoin”. Questi ultimi sono considerati a rischio sistemico più elevato, poiché il loro valore si basa su un paniere di asset di riferimento (panieri di valute, strumenti finanziari, ecc.). MiCA insiste su:

  • Necessità di garanzie (riserve in asset liquidi e sicuri).

  • Obbligo di trasparenza sulla composizione e la gestione di queste riserve.

  • Istituzione di un meccanismo di vigilanza rafforzata da parte delle autorità competenti.


4.2. Token di moneta elettronica (e-money tokens)


Gli Articoli 7 e 8 riguardano i token di moneta elettronica, simili agli stablecoin ma legati a una sola valuta fiduciaria (per esempio l’euro). Il regolamento li assimila, per certi aspetti, alla categoria della moneta elettronica, obbligando così gli emittenti a conformarsi alla direttiva sulla moneta elettronica (2009/110/CE). Tra i requisiti specifici:

  • Possedere un’autorizzazione in qualità di istituto di moneta elettronica.

  • Rispettare i requisiti di fondi propri e le misure di protezione dei consumatori previste per gli istituti di moneta elettronica.


4.3. Token di utilità (utility tokens)


Gli Articoli 9 e 10 introducono i token di utilità, che conferiscono al titolare un diritto di accesso a un prodotto o servizio su una piattaforma blockchain. MiCA riconosce la loro differenza rispetto agli strumenti finanziari, a condizione che non conferiscano diritti analoghi a quelli di azioni o obbligazioni. Gli aspetti principali sono:

  • Quadro di trasparenza: il “libro bianco” deve descrivere la finalità, il funzionamento tecnico e la governance del progetto.

  • Responsabilità dell’emittente: specialmente in caso di malfunzionamento della rete, mancata erogazione del servizio o frode.


4.4. Token di investimento e token ibridi


Benché MiCA si rivolga soprattutto alle cripto-attività che non ricadono nella normativa tradizionale dei mercati finanziari (MiFID II), permane un’area grigia per i token ibridi, che mescolano caratteristiche di strumenti finanziari e di utility token. In tali casi, l’Articolo 10 rinvia all’applicazione potenziale di altri testi in vigore, segnalando la volontà del legislatore di evitare duplicazioni normative.


§5. Autorizzazione e accreditamento degli emittenti (Articoli 11-19)


5.1. Requisiti preliminari all’emissione


Gli Articoli 11-14 definiscono le condizioni da rispettare prima di emettere cripto-attività, in particolare:

  • La pubblicazione di un libro bianco contenente informazioni dettagliate sull’impresa, il progetto, la tecnologia sottostante, i rischi, la governance, ecc.

  • L’obbligo di presentare domanda di autorizzazione presso l’autorità competente (spesso l’autorità nazionale dei mercati finanziari) nel caso di token ancorati ad asset o token di moneta elettronica.

  • La dimostrazione della solidità finanziaria dell’emittente, tramite garanzie in capitale o polizze assicurative specifiche.


5.2. Garanzie e riserve finanziarie


Per i token ancorati ad asset e i token di moneta elettronica, gli Articoli 15 e 16 impongono la costituzione di riserve o garanzie affidabili, allo scopo di coprire il valore dei token emessi e di tutelare i detentori in caso di ritiro in massa. Il regolamento precisa:

  • I criteri di liquidità e diversificazione degli asset di riserva.

  • Le modalità di verifica e di audit di queste riserve da parte di un soggetto terzo indipendente.

  • Le sanzioni in caso di inadempimento (copertura insufficiente, mancanza di trasparenza, ecc.).


5.3. Governance e conformità


Gli Articoli 17-19 sottolineano l’importanza di una governance solida, che includa:

  • L’istituzione di un management competente e onesto.

  • L’esistenza di procedure interne di controllo e gestione dei rischi.

  • La nomina di un responsabile della conformità (Compliance officer), incaricato di assicurare il rispetto di MiCA e delle altre disposizioni di legge (norme antiriciclaggio, ecc.).


§6. Obblighi di trasparenza (Articoli 20-28)


6.1. Libro bianco sulle cripto-attività


Il libro bianco è l’elemento centrale della trasparenza richiesta da MiCA. Gli Articoli 20-22 ne descrivono il contenuto minimo:

  • Descrizione tecnica del protocollo, del modello economico e della governance.

  • Informazioni finanziarie: piano di finanziamento, utilizzo dei fondi, proiezioni.

  • Principali rischi: instabilità del valore, falle di sicurezza, rischi giuridici.


Questo obbligo di libro bianco si ispira in parte ai prospetti obbligatori per l’emissione di valori mobiliari, ma si adatta alle specificità delle tecnologie di registro distribuito.


6.2. Informazioni precontrattuali


Gli Articoli 23-25 impongono agli emittenti di informare chiaramente e in modo non fuorviante gli acquirenti potenziali riguardo a:

  • Diritti e obblighi associati ai token.

  • Misure di protezione degli utenti, in particolare in caso di attacchi informatici o fallimento.

  • Commissioni associate alla sottoscrizione o al trasferimento dei token, se presenti.


MiCA pone l’accento sulla chiarezza e sulla leggibilità di queste informazioni, al fine di evitare prassi commerciali ingannevoli, che spesso hanno caratterizzato il settore delle ICO.


6.3. Responsabilità e sanzioni in caso di omissione


In caso di omissione o di dichiarazioni false nel libro bianco o nei documenti precontrattuali, gli Articoli 26-28 prevedono:

  • Una responsabilità civile dell’emittente, che può comportare il diritto a risarcimenti per gli investitori danneggiati.

  • Sanzioni amministrative (multe, divieto temporaneo di emettere token, ecc.) inflitte dalle autorità di vigilanza.

Questo regime di responsabilità rafforza la credibilità delle informazioni fornite e costituisce un elemento per ripulire il mercato delle ICO.


§7. Obblighi per i fornitori di servizi in cripto-attività – CASP (Articoli 29-42)


7.1. Condizioni di autorizzazione e vigilanza


Gli Articoli 29-33 istituiscono un regime di autorizzazione per i fornitori di servizi in cripto-attività (Crypto-Assets Service Providers o CASP). I servizi disciplinati comprendono in particolare:

  • Custodia e amministrazione di cripto-attività per conto terzi.

  • Gestione di piattaforme di negoziazione.

  • Scambio di cripto-attività contro valute fiat o altre cripto-attività.

  • Consulenza, gestione di portafogli, ecc.

Per operare legalmente, un CASP deve:

  • Ottenere un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro di riferimento.

  • Soddisfare requisiti di capitale, variabili in base all’ampiezza dell’attività e ai rischi connessi.

  • Sottoporsi ad audit periodici e a un controllo continuo della conformità.


7.2. Regole di condotta e buone pratiche


Gli Articoli 34-37 introducono norme di condotta finalizzate a tutelare i clienti e a garantire l’integrità dei mercati:

  • Livelli minimi di capitale e coperture assicurative contro i rischi operativi (ad es. attacchi informatici).

  • Politiche di gestione dei conflitti di interesse per evitare abusi di posizione dominante.

  • Obblighi di consulenza e informazione, in gran parte ispirati agli standard vigenti nella finanza tradizionale (MiFID II).


7.3. Separazione degli asset e protezione degli investitori


Gli Articoli 38-42 richiedono di separare gli asset dei clienti da quelli del CASP, al fine di:

  • Evitare conflitti di interesse e appropriazioni indebite.

  • Tutelare gli investitori in caso di fallimento o insolvenza del fornitore.

  • Facilitare la restituzione degli asset in caso di liquidazione.


Questa misura è considerata un vantaggio fondamentale per rafforzare la fiducia nell’ecosistema cripto, spesso segnato da scandali legati a piattaforme di scambio.


§8. Regime prudenziale ed esigenze in termini di fondi propri (Articoli 43-49)


8.1. Gestione del rischio sistemico


Gli Articoli 43 e 44 introducono misure ispirate alla regolamentazione bancaria, volte a prevenire rischi sistemici. Nel caso di token ancorati ad asset importanti (la cui capitalizzazione potrebbe influenzare la stabilità dei mercati), le autorità possono:

  • Imporre requisiti di capitale più elevati.

  • Limitare alcune attività se ritenute troppo rischiose (ad es. un elevato effetto leva su prodotti derivati collegati a token).


8.2. Fondi propri richiesti e metodi di calcolo


Gli Articoli 45-47 specificano le modalità di calcolo dei fondi propri per emittenti e CASP, considerando:

  • Il volume di asset gestiti.

  • I rischi di controparte e di mercato.

  • I rischi operativi (vulnerabilità tecniche, cyberattacchi, ecc.).


Il testo mira ad adattare la logica dei rapporti prudenziali (simili a quelli previsti per banche e istituti di credito da CRD/CRR) al mondo delle cripto-attività, evitando però di ostacolare l’innovazione con requisiti sproporzionati.


8.3. Politiche di gestione dei rischi


Oltre agli obblighi di fondi propri, gli Articoli 48 e 49 richiedono a emittenti e CASP di dotarsi di politiche di gestione dei rischi:

  • Identificazione e monitoraggio dei rischi operativi, tecnologici, di mercato e di liquidità.

  • Implementazione di piani di continuità operativa (business continuity, disaster recovery, ecc.).

  • Valutazione periodica della solidità del modello di business rispetto a diversi scenari di stress.


§9. Vigilanza e ruolo delle autorità competenti (Articoli 50-60)


9.1. Coordinamento europeo (ESMA, EBA)


Gli Articoli 50 e 51 evidenziano la competenza condivisa tra:

  • Le autorità nazionali (Autorità dei mercati finanziari, Banche centrali nazionali) che vigilano sugli emittenti e CASP nei rispettivi territori.

  • Le agenzie europee, come l’ESMA (European Securities and Markets Authority) e l’EBA (European Banking Authority), incaricate di coordinare e definire linee guida comuni.


Questa cooperazione mira a garantire un’applicazione coerente di MiCA in tutta l’UE e a limitare fenomeni di arbitraggio normativo tra Stati membri.


9.2. Poteri sanzionatori, controlli e inchieste


Gli Articoli 52-58 conferiscono alle autorità competenti:

  • La facoltà di condurre ispezioni a sorpresa.

  • Il potere di richiedere informazioni e di ordinare la produzione di documenti.

  • La possibilità di infliggere sanzioni amministrative (multe, sospensioni, revoche dell’autorizzazione) in caso di violazione di MiCA.

Il testo rafforza anche la collaborazione transfrontaliera, consentendo alle autorità di svolgere inchieste congiunte e di scambiarsi dati per contrastare frodi e riciclaggio di denaro.


9.3. Cooperazione transfrontaliera


Gli Articoli 59 e 60 definiscono le modalità di cooperazione e scambio di informazioni tra gli Stati membri, in modo da:

  • Facilitare il monitoraggio di emittenti e CASP che operano in più Paesi.

  • Evitare la doppia imposizione di sanzioni per gli stessi fatti.

  • Facilitare la condivisione di competenze tecniche e giuridiche.


§10. Tutela degli investitori e dei consumatori (Articoli 61-68)


10.1. Meccanismi di reclamo e di ricorso


Gli Articoli 61-63 stabiliscono procedure chiare per i detentori di cripto-attività che desiderano presentare un reclamo o far valere i propri diritti in caso di controversia. Gli emittenti e i CASP devono:

  • Mettere a disposizione un servizio clienti o un referente dedicato.

  • Rispettare precisi tempi di gestione e risposta.

  • Agevolare, se necessario, il ricorso a mediatori o organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie.


10.2. Trasparenza tariffaria e informativa


MiCA rafforza altresì gli obblighi di trasparenza su tariffe, commissioni e rischi legati all’utilizzo dei servizi cripto. Gli Articoli 64-66 impongono, tra l’altro:

  • Una comunicazione chiara dei costi di transazione, di custodia e di prelievo.

  • L’obbligo di fornire materiali didattici (guide, FAQ, ecc.) per spiegare i rischi a investitori non esperti.


10.3. Meccanismi di indennizzo


Per tutelare gli utenti in caso di insolvenza del fornitore, gli Articoli 67 e 68 invitano gli Stati membri a creare, o a favorire, meccanismi di indennizzo simili a quelli previsti per i mercati finanziari tradizionali. Tuttavia, il testo resta cauto sulla fattibilità di un fondo di garanzia europeo unico, vista la varietà degli asset e la rapida evoluzione del settore.


§11. Trattamento degli abusi di mercato e disposizioni antiriciclaggio (Articoli 69-75)


11.1. Lotta contro la manipolazione di mercato


Gli Articoli 69-71 estendono le norme esistenti in materia di abusi di mercato (disciplinate dal regolamento MAR – Market Abuse Regulation) ad alcune cripto-attività che rientrano nell’ambito di MiCA. In particolare, sono vietate:

  • Le manipolazioni di prezzo (wash trading, spoofing, layering, ecc.).

  • Le operazioni con informazioni privilegiate, se si determina che i token conferiscano diritti analoghi agli strumenti finanziari.


11.2. Regime di segnalazione e controllo


Per combattere le attività illecite, gli Articoli 72-74 prevedono:

  • Un registro delle operazioni sospette e delle segnalazioni di abusi di mercato, destinato alle autorità.

  • Obblighi rafforzati per i CASP in materia di rilevamento e segnalazione di operazioni a rischio.

Il testo sottolinea la necessità di collaborazione tra autorità nazionali ed europee, nonché con organismi internazionali (come il GAFI).


11.3. Misure di conformità AML/CFT


Benché MiCA non costituisca il testo principale per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), l’Articolo 75 rinvia espressamente agli obblighi previsti dalla Direttiva (UE) 2015/849 (AMLD). I CASP e gli emittenti dovranno:

  • Implementare protocolli KYC (Know Your Customer) e sistemi di monitoraggio delle transazioni.

  • Segnalare le operazioni sospette alle Unità di Informazione Finanziaria.


§12. Infrastrutture di mercato e innovazione tecnologica (Articoli 76-85)


12.1. Quadro di sperimentazione e sandbox normativi

Per incoraggiare l’innovazione, MiCA prevede, negli Articoli 76 e 77, la possibilità per i regolatori nazionali di creare sandbox normativi in cui:

  • Startup e aziende innovative possano testare le proprie soluzioni cripto/blockchain in un ambiente controllato e supervisionato.

  • L’autorità possa raccogliere feedback sugli aspetti normativi da migliorare o chiarire.

Questo approccio flessibile mira a favorire l’emergere di nuovi casi d’uso in un contesto sicuro ed evitare che i progetti scelgano altre giurisdizioni al di fuori dell’UE.


12.2. Integrazione della tecnologia blockchain


Gli Articoli 78-81 incoraggiano l’impiego della tecnologia di registro distribuito (DLT) nelle infrastrutture di mercato (borse, controparti centrali, depositari centrali). MiCA si affianca così al regolamento pilota europeo sulla DLT (Pilot Regime), offrendo a certe piattaforme la possibilità di negoziare e regolare titoli finanziari tokenizzati in regime derogatorio.


12.3. Interoperabilità e standard tecnici


Gli Articoli 82-85 invitano l’ESMA e la Commissione Europea a promuovere standard tecnici che facilitino l’interoperabilità tra diverse blockchain e diversi servizi. L’obiettivo è:

  • Ridurre le barriere tecniche alla circolazione delle cripto-attività.

  • Uniformare le modalità di presentazione delle informazioni nei libri bianchi e nei rapporti periodici.

  • Stimolare l’efficienza e la competitività dell’UE su scala globale.


§13. Disposizioni transitorie e fasi di entrata in vigore (Articoli 86-90)


13.1. Calendario di applicazione


Gli Articoli 86 e 87 stabiliscono un calendario graduale:

  • Dal momento della pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, è previsto un periodo (spesso di 18 mesi) per consentire agli operatori esistenti di adeguarsi.

  • Alcune disposizioni relative agli stablecoin sistemici entrano in vigore più rapidamente, a causa del rischio connesso a questa tipologia di asset.


13.2. Misure di accompagnamento per gli attori già esistenti


Gli Articoli 88-90 prevedono misure volte a facilitare la transizione per le entità già operative prima dell’adozione di MiCA:

  • Riconoscimento di eventuali autorizzazioni precedenti equivalenti, previa verifica della conformità ai requisiti MiCA.

  • Supporto amministrativo e formazione specifica.

  • Possibilità di richiedere ulteriori proroghe per l’adeguamento di alcune infrastrutture tecniche o per il rafforzamento dei fondi propri.


§14. Prospettive di evoluzione e impatto sull’ecosistema


Il Regolamento MiCA vuole costituire un punto di partenza per la disciplina delle cripto-attività a livello europeo. Diversi aspetti futuri meritano una riflessione:

  • Evoluzione tecnologica: l’emergere di nuove forme di cripto-attività (NFT, DeFi, metaverso) potrebbe richiedere modifiche o un nuovo testo integrativo.

  • Coordinamento internazionale: il quadro europeo potrebbe fungere da modello per altre giurisdizioni, ma necessita di coerenza con le norme del G20, del FMI, della BRI, ecc.

  • Riforma del sistema finanziario: a lungo termine, MiCA potrebbe favorire una tokenizzazione più ampia degli asset (immobili, materie prime, ecc.) e portare a un’evoluzione della finanza tradizionale.


Dal punto di vista degli operatori, la certezza giuridica fornita da MiCA e la riduzione delle incertezze regolamentari potrebbero favorire:

  • Una professionalizzazione e un consolidamento del settore.

  • L’arrivo di investitori istituzionali e di grandi banche, rassicurati da un quadro armonizzato.

  • Lo sviluppo di nuovi servizi (soluzioni di custodia regolamentate, piattaforme di crowdfunding, ecc.).


Alcuni temono però un eccesso di regolamentazione che potrebbe penalizzare l’agilità delle startup e frenare l’innovazione. Il successo di MiCA dipenderà quindi dall’equilibrio tra la tutela degli investitori e la salvaguardia della competitività europea.


Conclusione


Il Regolamento MiCA (articoli 1 e seguenti) introduce un dispositivo innovativo e completo per regolare le cripto-attività nell’Unione Europea. Coprendo l’intero ciclo di vita di un token — dalla sua emissione alla prestazione di servizi in cripto-attività — mira a:

  • Armonizzare le norme nazionali e offrire certezza giuridica agli operatori.

  • Potenziare la tutela dei consumatori, grazie a obblighi di trasparenza, governance e garanzia.

  • Stimolare l’innovazione, prevedendo meccanismi di sperimentazione e promuovendo l’interoperabilità.


Attraverso questa seconda parte, abbiamo messo in evidenza i principali pilastri di MiCA: il trattamento differenziato dei vari tipi di token (stablecoin, e-money tokens, utility token, ecc.), le disposizioni prudenziali, la vigilanza delle autorità, il contrasto alle frodi e al riciclaggio, fino alle misure transitorie. L’insieme di queste norme dovrebbe consentire all’UE di affermarsi come una delle zone più dinamiche e attrattive in tema di regolamentazione delle cripto-attività.


Restano però diverse sfide, in particolare l’applicazione concreta del regolamento in ciascuno Stato membro e l’adeguamento continuo del quadro normativo di fronte alla rapidissima evoluzione del settore. MiCA non è dunque un punto di arrivo definitivo, bensì un primo passo nella costruzione di un mercato unico digitale in cui blockchain e cripto-attività possano svilupparsi in modo responsabile e sicuro.


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